Art. 16
Adozione di misure di salvaguardia definitive
In vigore dal 8 giu 2016
Adozione di misure di salvaguardia definitive
1. Quando dall'accertamento definitivo dei fatti risulta che sussistono le circostanze di cui all', la Commissione chiede l'apertura di consultazioni con la regione o lo Stato interessato nella sede istituzionale appropriata stabilita negli accordi corrispondenti in forza dei quali la regione o lo Stato sono inclusi nell'allegato I, al fine di giungere a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.
2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non permettono di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe le parti entro i trenta giorni seguenti la notifica alla regione o allo Stato interessati, la decisione di adottare misure di salvaguardia definitive è presa dalla Commissione, secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 5, entro i venti giorni lavorativi seguenti il termine del periodo di consultazione.
3. Le misure di salvaguardia definitive possono consistere:
a)
nella sospensione della riduzione supplementare dell'aliquota del dazio all'importazione applicato al prodotto in questione originario della regione o dello Stato interessato;
b)
nell'aumento del dazio doganale sul prodotto in questione fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato agli altri membri dell'OMC;
c)
in un contingente tariffario.
4. Non sono applicate misure di salvaguardia definitive per lo stesso prodotto originario della stessa regione o dello stesso Stato prima che sia trascorso un anno dalla scadenza o dal ritiro di precedenti misure di questo tipo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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