Art. 14 · Adozione di misure di salvaguardia provvisorie

Art. 14

Adozione di misure di salvaguardia provvisorie

In vigore dal 8 giu 2016
Adozione di misure di salvaguardia provvisorie 1.   Le misure provvisorie di salvaguardia sono applicate in circostanze critiche laddove un ritardo causerebbe un danno difficile da risarcire, conformemente a una previa determinazione che sussistono le circostanze di cui all'. Tali misure provvisorie di salvaguardia sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 4, o, in casi di urgenza, all', paragrafo 6. 2.   In considerazione della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e della loro vulnerabilità nel caso di un aumento improvviso delle importazioni, misure di salvaguardia provvisorie sono applicate nei procedimenti che le riguardano, previo accertamento dell'aumento delle importazioni. Tali misure provvisorie di salvaguardia sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 4, o, in casi di urgenza, ai sensi dell', paragrafo 6. 3.   Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 o 2, la Commissione si pronuncia entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta. 4.   Le misure provvisorie di salvaguardia possono consistere in un aumento del dazio doganale imposto sul prodotto in questione fino a un livello non superiore a quello del dazio applicato agli altri membri dell'OMC o in contingenti tariffari. 5.   Le misure provvisorie di salvaguardia non si applicano per più di 180 giorni. Se le misure provvisorie sono ristrette alle regioni ultraperiferiche, non si applicano per più di 200 giorni. 6.   Nel caso in cui le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché risulta dall'inchiesta che non sussistono le condizioni stabilite agli , i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio.
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