Art. 13 · Inchiesta

Art. 13

Inchiesta

In vigore dal 8 giu 2016
Inchiesta 1.   Una volta aperto il procedimento, la Commissione inizia l'inchiesta. 2.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni, nel qual caso gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare qualsiasi richiesta di tale tipo. Se queste informazioni presentano un interesse generale o se sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non abbiano carattere riservato; se le informazioni sono riservate, la Commissione comunica un riassunto non riservato. 3.   Se un'inchiesta è ristretta a una regione ultraperiferica dell'Unione, la Commissione può chiedere alle autorità competenti locali di fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite lo Stato membro interessato. 4.   Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro i sei mesi seguenti la sua apertura. In circostanze eccezionali, tale termine può essere prorogato di tre mesi.
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