Art. 31
Interesse dell'Unione
In vigore dal 8 giu 2016
Interesse dell'Unione
1. Per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse dell'Unione sono valutati i diversi interessi nel loro complesso, in particolare quelli dell'industria dell'Unione, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del paragrafo 2. Per valutare l'interesse dell'Unione viene presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti delle sovvenzioni in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Può essere deciso di non applicare le misure determinate in base alle sovvenzioni e al pregiudizio accertati se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che la loro applicazione non è nell'interesse dell'Unione.
2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i denunzianti, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti menzionate nel presente paragrafo, le quali possono esprimersi in merito.
3. Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono chiedere un'audizione. Le domande vengono ammesse se sono presentate entro i termini di cui al paragrafo 2 e se indicano i motivi, sotto il profilo dell'interesse dell'Unione, per i quali le parti dovrebbero essere sentite.
4. Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro 25 giorni a decorrere dalla data di applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito.
5. La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato di cui all' nell'ambito del progetto di misura presentato in virtù degli . Le opinioni espresse in tale comitato dovrebbero essere prese in considerazione dalla Commissione alle condizioni previste nel regolamento (UE) n. 182/2011.
6. Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente prese le decisioni definitive. Tali informazioni sono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione.
7. Le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.
Storico versioni
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