Art. 13 · Impegni

Art. 13

Impegni

In vigore dal 8 giu 2016
Impegni 1.   Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2, accettare offerte di impegni volontari soddisfacenti in base alle quali: a) il paese d'origine e/o d'esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; oppure b) l'esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, in modo che la Commissione concluda che l'effetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato. In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell', paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti a norma dell', paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni, come successivamente modificata. Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l'importo delle sovvenzioni compensabili e sono inferiori a tale importo quando anche un aumento meno elevato sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione. 2.   Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, senza che i paesi o gli esportatori abbiano l'obbligo di assumerli. Il fatto che i paesi o gli esportatori non assumano tali impegni oppure non accettino la proposta della Commissione non pregiudica la valutazione del caso. Tuttavia, se le importazioni sovvenzionate continuano, si può considerare che la minaccia di pregiudizio presenti maggiori probabilità di concretarsi. Non sono chiesti ai paesi o agli esportatori impegni in materia di prezzi, né sono accettati quelli offerti se non è stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza delle sovvenzioni e del conseguente pregiudizio. Salvo circostanze eccezionali non possono essere offerti impegni dopo la scadenza del termine fissato a norma dell', paragrafo 5, per la presentazione delle osservazioni. 3.   Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale. Agli esportatori e/o al paese d'origine e/o di esportazione possono essere comunicati i motivi per i quali si propone il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rigetto vengono esposti nella decisione definitiva. 4.   Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate dell'inchiesta. 5.   In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 6.   Se gli impegni sono accettati, l'inchiesta sulle sovvenzioni e sul pregiudizio è di norma completata. In questa ipotesi, se si accerta l'insussistenza delle sovvenzioni o del pregiudizio, l'impegno decade automaticamente, salvo che tale accertamento sia dovuto in gran parte all'esistenza di un impegno. In tal caso, si può esigere che l'impegno sia confermato per un congruo periodo di tempo. Se si accerta l'esistenza di sovvenzioni o di pregiudizio, l'impegno continua a espletare i suoi effetti conformemente alle proprie modalità e alle disposizioni del presente regolamento. 7.   La Commissione chiede ai paesi o agli esportatori i cui impegni sono stati accettati di fornire informazioni periodiche inerenti all'adempimento di tali impegni e di autorizzare la verifica dei relativi dati. L'inosservanza di tale obbligo è considerata come una violazione dell'impegno assunto. 8.   Quando nel corso dell'inchiesta sono accettati impegni offerti da alcuni esportatori, ai fini degli si considera che tali impegni abbiano effetto dalla data di chiusura dell'inchiesta nei confronti del paese d'origine e/o esportazione. 9.   In caso di violazione o di revoca di un impegno a opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, l'accettazione dell'impegno è revocata, se del caso, dalla Commissione e si applica il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell' o il dazio definitivo istituito a norma dell', paragrafo 1, a condizione che l'esportatore interessato o il paese di origine e/o di esportazione, salvo nei casi di revoca dell'impegno da parte di tale esportatore o paese, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri quando decide di revocare un impegno. Una parte interessata o uno Stato membro può presentare informazioni contenenti elementi di prova prima facie della violazione di un impegno. La successiva valutazione, intesa ad accertare se vi sia stata o meno violazione dell'impegno, si conclude di norma entro sei mesi e comunque non oltre nove mesi dopo la presentazione di una richiesta debitamente motivata. La Commissione può chiedere l'assistenza delle competenti autorità degli Stati membri per controllare il rispetto degli impegni. 10.   A norma dell', può essere imposto un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili quando vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione di un impegno qualora l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa.
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