Art. 12 · Misure provvisorie

Art. 12

Misure provvisorie

In vigore dal 8 giu 2016
Misure provvisorie 1.   Possono essere imposti dazi provvisori qualora: a) sia stato avviato un procedimento a norma dell'; b) sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni ai sensi dell', paragrafo 12, secondo comma; c) sia stato accertato a titolo provvisorio che il prodotto importato beneficia di sovvenzioni compensabili e che ne deriva un pregiudizio per l'industria dell'Unione; e d) qualora l'interesse dell'Unione richieda un intervento per prevenire tale pregiudizio. I dazi provvisori sono imposti non prima di 60 giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. L'importo del dazio compensativo provvisorio non può superare l'importo totale delle sovvenzioni compensabili provvisoriamente accertato e deve essere inferiore a tale importo, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. 2.   I dazi provvisori sono protetti da una garanzia e l'immissione in libera pratica dei prodotti interessati nell'Unione viene subordinata alla costituzione di tale garanzia. 3.   La Commissione adotta le misure provvisorie secondo la procedura di cui all', paragrafo 4. 4.   Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, primo e secondo comma, la Commissione decide, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, se è opportuno imporre un dazio compensativo provvisorio. 5.   I dazi compensativi provvisori sono imposti per un periodo massimo di quattro mesi.
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