Art. 38.tit_1 · Autorità competenti che attuano un programma genetico su animali riproduttori di razza pura

Art. 38.tit_1

Autorità competenti che attuano un programma genetico su animali riproduttori di razza pura

In vigore dal 8 giu 2016
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1012:oj#art-38.tit_1