Art. 1 · Versamento delle quote

Art. 1

Versamento delle quote

In vigore dal 6 giu 2016
L'articolo 22 del regolamento (UE) 2015/323 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Versamento delle quote 1.   Le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi stabiliti per i precedenti fondi europei di sviluppo. 2.   I contributi degli Stati membri sono espressi in euro e sono versati in euro. 3.   Il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera a), è accreditato da ogni Stato membro su un conto speciale intitolato «Commissione europea — Fondo europeo di sviluppo», aperto presso la banca centrale del pertinente Stato membro o presso l'istituto finanziario da esso designato. Gli importi di tali contributi sono conservati su detti conti speciali fino a quando è necessario effettuare i versamenti. 4.   Il conto di cui al paragrafo 3 è tenuto senza spese o interessi. 5.   Qualora al conto di cui al paragrafo 3 si applichino interessi negativi, al più tardi il giorno del versamento di ogni quota di cui all'articolo 21, lo Stato membro interessato accredita sul conto un importo corrispondente all'importo di tali interessi negativi applicati fino al primo giorno del mese precedente il versamento della quota. 6.   Fatto salvo il paragrafo 7, la Commissione si adopera al fine di ripartire i prelievi da operare sui conti speciali in modo da mantenere la ripartizione degli attivi su questi conti conformemente al criterio di contribuzione di cui all', paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno. 7.   Nel coprire i bisogni di tesoreria del FES conformemente al paragrafo 3, la Commissione mira a ridurre l'incidenza dell'obbligo per gli Stati membri di accreditare gli importi degli interessi negativi ai sensi del paragrafo 5 disponendo in via prioritaria delle somme accreditate sui conti in questione. 8.   Il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera b), è accreditato da ogni Stato membro, a norma dell'articolo 53, paragrafo 1.».
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