Art. 3
Commissioni eque e non discriminatorie
In vigore dal 6 giu 2016
Commissioni eque e non discriminatorie
1. Le sedi di negoziazione applicano le stesse commissioni e forniscono le stesse condizioni a tutti gli utenti dello stesso tipo di servizi sulla base di criteri oggettivi. Le sedi di negoziazione stabiliscono strutture delle commissioni diverse per lo stesso tipo di servizi unicamente laddove tali strutture siano basate su criteri non discriminatori, misurabili e oggettivi in materia di:
a)
volume totale degli scambi, numero di negoziazioni o insieme delle commissioni di negoziazione;
b)
servizi o pacchetti di servizi forniti dalla sede di negoziazione;
c)
ambito o settore d'uso richiesto;
d)
fornitura di liquidità ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE o in qualità di market maker quale definito all', paragrafo 1, punto 7), della direttiva 2014/65/UE.
2. Le sedi di negoziazione garantiscono che la struttura delle loro commissioni sia sufficientemente dettagliata da consentire agli utenti di prevedere le commissioni dovute in base ad almeno i seguenti elementi:
a)
servizi a pagamento, comprese le attività che prevedono una commissione;
b)
la commissione dovuta per ciascun servizio, indicando se tale commissione sia fissa o variabile;
c)
rimborsi, incentivi o disincentivi.
3. Le sedi di negoziazione mettono a disposizione servizi singoli, non contenuti in pacchetti che comprendano altri servizi.
Storico versioni
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