Art. 1 · Servizi di co-ubicazione equi e non discriminatori

Art. 1

Servizi di co-ubicazione equi e non discriminatori

In vigore dal 6 giu 2016
Servizi di co-ubicazione equi e non discriminatori 1.   Le sedi di negoziazione che forniscono servizi di co-ubicazione garantiscono, entro i limiti di disponibilità in termini di spazio, di alimentazione, di raffreddamento e simili, che tali servizi siano forniti in modo equo e non discriminatorio, come previsto ai paragrafi 2, 3 e 4 per quanto concerne: a) centri dati di cui detengono la proprietà e la gestione; b) centri di dati di loro proprietà gestiti da un terzo da esse scelto; c) centri dati la cui proprietà e gestione sono detenute da un terzo con il quale la sede di negoziazione ha un accordo di esternalizzazione per l'organizzazione dell'infrastruttura di esecuzione della sede di negoziazione e dell'accesso di prossimità ad essa; d) servizi di hosting di prossimità la cui proprietà e gestione sono detenute da un terzo che ha concluso un accordo contrattuale con una sede di negoziazione. 2.   Le sedi di negoziazione forniscono a tutti gli utenti che hanno sottoscritto i medesimi servizi di co-ubicazione l'accesso alla loro rete alle stesse condizioni, anche per quanto riguarda lo spazio, l'alimentazione, il raffreddamento, la lunghezza dei cavi, l'accesso ai dati, la connettività al mercato, la tecnologia, l'assistenza tecnica e i tipi di messaggio. 3.   Le sedi di negoziazione adottano tutte le misure ragionevoli per monitorare tutti i collegamenti e le misurazioni della latenza al fine di garantire un trattamento non discriminatorio di tutti gli utenti dei servizi di co-ubicazione che abbiano lo stesso tipo di latenza di accesso. 4.   Le sedi di negoziazione mettono a disposizione singoli servizi di co-ubicazione, senza alcun obbligo di acquisto di pacchetti di servizi.
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