Art. 9 · Sicurezza

Art. 9

Sicurezza

In vigore dal 2 giu 2016
Sicurezza 1.   Il fornitore di servizi di comunicazione dati predispone e mantiene procedure e disposizioni per la sicurezza fisica e elettronica intese a: a) proteggere i sistemi informatici dall'uso improprio o dall'accesso non autorizzato; b) ridurre al minimo i rischi di attacchi contro i sistemi di informazione quali definiti all', lettera a), della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); c) impedire la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate; d) garantire la sicurezza e l'integrità dei dati. 2.   Per i casi in cui l'impresa di investimento («impresa segnalante») incarica un terzo («impresa trasmittente») di trasmettere per suo conto informazioni a un ARM, l'ARM predispone procedure e disposizioni che impediscono all'impresa trasmittente l'accesso a qualsiasi altra informazione sull'impresa segnalante o a qualsiasi altra informazione da questa trasmessa all'ARM in prima persona o per il tramite di un'altra impresa trasmittente. 3.   Il fornitore di servizi di comunicazione dati predispone e mantiene misure e disposizioni per individuare immediatamente e gestire i rischi indicati al paragrafo 1. 4.   Il fornitore di servizi di comunicazione dati notifica immediatamente le violazioni delle misure di sicurezza fisica e elettronica di cui ai paragrafi 1, 2 e 3: a) all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine, cui trasmette un rapporto sull'accaduto precisando la natura dell'evento, le misure adottate per farvi fronte e le iniziative prese per impedire il ripetersi di eventi simili; b) ai clienti che subiscono le conseguenze della violazione della sicurezza. 5.   Nel caso degli ARM la notifica prevista al paragrafo 4, lettera a), è trasmessa anche alle autorità competenti cui l'ARM presenta rendiconti delle operazioni.
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