Art. 16 · Distinzione fra report delle operazioni concluse originali e duplicati per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi

Art. 16

Distinzione fra report delle operazioni concluse originali e duplicati per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi

In vigore dal 2 giu 2016
Distinzione fra report delle operazioni concluse originali e duplicati per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi 1.   Quando pubblica un report delle operazioni concluse che è un duplicato, l'APA inserisce il codice «DUPL» nel campo della ristampa per consentire ai destinatari dei dati di distinguere il report originale dai duplicati. 2.   Ai fini del paragrafo 1 l'APA impone a ciascuna impresa di investimento di soddisfare una delle condizioni seguenti: a) certificare che segnala le operazioni su un dato strumento finanziario soltanto per il tramite dell'APA stesso; b) applicare un meccanismo di identificazione che, per una data operazione, contrassegna un report come originale («ORGN») e tutti gli altri come duplicati («DUPL»).
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