Art. 12 · Connettività degli ARM

Art. 12

Connettività degli ARM

In vigore dal 2 giu 2016
Connettività degli ARM 1.   L'ARM predispone le politiche, i dispositivi e le capacità tecniche necessari per conformarsi alle specifiche tecniche relative alla presentazione dei rendiconti delle operazioni prescritte dall'autorità competente del proprio Stato membro d'origine e dalle altre autorità competenti cui trasmette rendiconti delle operazioni. 2.   L'ARM predispone le politiche, i dispositivi e le capacità tecniche adeguati per poter ricevere dai clienti i rendiconti delle operazioni e ritrasmettere loro le informazioni. L'ARM fornisce al cliente copia del rendiconto delle operazioni che ha presentato per suo conto all'autorità competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:571:oj#art-12