Art. 5 · Criteri da seguire per dimostrare che un valore di riferimento è nuovo

Art. 5

Criteri da seguire per dimostrare che un valore di riferimento è nuovo

In vigore dal 2 giu 2016
Criteri da seguire per dimostrare che un valore di riferimento è nuovo 1.   Per stabilire se un nuovo valore di riferimento soddisfa i criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 600/2014, il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento verifica: a) che la CCP non possa compensare né sostanzialmente controbilanciare i contratti basati sul valore di riferimento più recente con contratti basati sul valore di riferimento esistente; b) che le regioni e i settori economici coperti dai valori di riferimento pertinenti non siano gli stessi né siano simili; c) che i dati relativi ai valori di riferimento pertinenti non siano strettamente correlati; d) che la composizione dei valori di riferimento pertinenti, tenendo conto delle loro effettive componenti, del numero, dei valori e delle loro ponderazioni, non sia la stessa né sia simile; e) che le metodologie di ogni valore di riferimento pertinente non siano le stesse né siano simili. 2.   Per i valori di riferimento delle merci, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, si tiene conto delle seguenti condizioni aggiuntive: a) che i valori di riferimento pertinenti non siano basati sulle stesse merci sottostanti; b) che il luogo di consegna delle merci sottostanti non sia lo stesso. 3.   Oltre alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento tiene conto, se del caso, di ulteriori criteri in uso specifici per i tipi di valori di riferimento valutati. 4.   La serie di nuova pubblicazione di un valore di riferimento non è un nuovo valore di riferimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:2021:oj#art-5