Art. 5
Criteri da seguire per dimostrare che un valore di riferimento è nuovo
In vigore dal 2 giu 2016
Criteri da seguire per dimostrare che un valore di riferimento è nuovo
1. Per stabilire se un nuovo valore di riferimento soddisfa i criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 600/2014, il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento verifica:
a)
che la CCP non possa compensare né sostanzialmente controbilanciare i contratti basati sul valore di riferimento più recente con contratti basati sul valore di riferimento esistente;
b)
che le regioni e i settori economici coperti dai valori di riferimento pertinenti non siano gli stessi né siano simili;
c)
che i dati relativi ai valori di riferimento pertinenti non siano strettamente correlati;
d)
che la composizione dei valori di riferimento pertinenti, tenendo conto delle loro effettive componenti, del numero, dei valori e delle loro ponderazioni, non sia la stessa né sia simile;
e)
che le metodologie di ogni valore di riferimento pertinente non siano le stesse né siano simili.
2. Per i valori di riferimento delle merci, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, si tiene conto delle seguenti condizioni aggiuntive:
a)
che i valori di riferimento pertinenti non siano basati sulle stesse merci sottostanti;
b)
che il luogo di consegna delle merci sottostanti non sia lo stesso.
3. Oltre alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento tiene conto, se del caso, di ulteriori criteri in uso specifici per i tipi di valori di riferimento valutati.
4. La serie di nuova pubblicazione di un valore di riferimento non è un nuovo valore di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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