Art. 3 · Differenziazione e non discriminazione

Art. 3

Differenziazione e non discriminazione

In vigore dal 2 giu 2016
Differenziazione e non discriminazione 1.   Se il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento fissa, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, condizioni diverse, anche per quanto riguarda prezzi e condizioni di pagamento, tali condizioni si applicano secondo modalità specifiche per ogni categoria di licenziatari. 2.   Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento fissa gli stessi diritti e le stesse obbligazioni per i licenziatari appartenenti alla stessa categoria. 3.   Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento mette pubblicamente a disposizione i criteri di definizione delle diverse categorie di licenziatari. 4.   Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento fornisce a titolo gratuito alle CCP o alle sedi di negoziazione, su loro richiesta, le condizioni applicabili alla categoria cui esse appartengono. 5.   Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento mette a disposizione di tutti i licenziatari della stessa categoria le aggiunte o modifiche delle condizioni degli accordi di licenza stipulati alle stesse condizioni con i licenziatari della categoria.
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