Art. 3
Differenziazione e non discriminazione
In vigore dal 2 giu 2016
Differenziazione e non discriminazione
1. Se il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento fissa, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, condizioni diverse, anche per quanto riguarda prezzi e condizioni di pagamento, tali condizioni si applicano secondo modalità specifiche per ogni categoria di licenziatari.
2. Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento fissa gli stessi diritti e le stesse obbligazioni per i licenziatari appartenenti alla stessa categoria.
3. Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento mette pubblicamente a disposizione i criteri di definizione delle diverse categorie di licenziatari.
4. Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento fornisce a titolo gratuito alle CCP o alle sedi di negoziazione, su loro richiesta, le condizioni applicabili alla categoria cui esse appartengono.
5. Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento mette a disposizione di tutti i licenziatari della stessa categoria le aggiunte o modifiche delle condizioni degli accordi di licenza stipulati alle stesse condizioni con i licenziatari della categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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