Art. 2 · Condizioni generali relative alle informazioni fornite mediante licenza da rendere disponibili alle CCP e alle sedi di negoziazione

Art. 2

Condizioni generali relative alle informazioni fornite mediante licenza da rendere disponibili alle CCP e alle sedi di negoziazione

In vigore dal 2 giu 2016
Condizioni generali relative alle informazioni fornite mediante licenza da rendere disponibili alle CCP e alle sedi di negoziazione 1.   Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento mette a disposizione mediante licenza alle CCP e alle sedi di negoziazione tutte le pertinenti informazioni di cui all' da queste ultime richieste senza indebito ritardo, o su base puntuale, includendovi le modifiche alle informazioni fornite in precedenza, o su base continuativa o periodica, a seconda del tipo di informazioni in questione. 2.   Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento fornisce mediante licenza a tutte le CCP e tutte le sedi di negoziazione tutte le pertinenti informazioni di cui all' negli stessi tempi e alle stesse condizioni, a meno che condizioni diverse possano essere oggettivamente giustificate. 3.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano se e fintanto che il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento può dimostrare che alcune informazioni sono pubblicamente disponibili o accessibili alle CCP e alle sedi di negoziazione mediante altri mezzi commerciali, se dette informazioni sono affidabili e tempestive.
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