Art. 1 · Mercato rilevante in termini di liquidità

Art. 1

Mercato rilevante in termini di liquidità

In vigore dal 26 mag 2016
Mercato rilevante in termini di liquidità Ai fini dell'articolo 48, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE, sono considerati mercato rilevante in termini di liquidità: a) per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e altri strumenti finanziari analoghi, la sede di negoziazione che è il mercato più rilevante in termini di liquidità per lo strumento in questione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione (3); b) per gli strumenti finanziari diversi da quelli indicati alla lettera a) che sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, il mercato regolamentato dove lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione; c) per gli strumenti finanziari diversi da quelli indicati alla lettera a) che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la sede di negoziazione dove lo strumento finanziario è stato negoziato per la prima volta.
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