Art. 4 · Azioni e quote di un organismo di investimento collettivo

Art. 4

Azioni e quote di un organismo di investimento collettivo

In vigore dal 24 mag 2016
Azioni e quote di un organismo di investimento collettivo 1.   Il mercato regolamentato che ammette alla negoziazione azioni o quote di un organismo di investimento collettivo si accerta che la loro commercializzazione sia permessa nel proprio Stato membro di appartenenza. 2.   Per determinare se le azioni o quote di un organismo di investimento collettivo di tipo aperto possano essere negoziate in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato prende in considerazione: a) la distribuzione di tali azioni o quote al pubblico; b) l'eventuale esistenza di adeguati dispositivi di market-making o di adeguati dispositivi alternativi predisposti dalla società di gestione dell'organismo per consentire agli investitori di riscattare le azioni o quote; c) nel caso dei fondi indicizzati quotati (exchange traded funds — ETF), l'eventuale esistenza, oltre che di adeguati dispositivi di market-making, di adeguati dispositivi alternativi che consentono agli investitori di riscattare le azioni o quote, almeno nei casi in cui il valore delle azioni o quote varia sensibilmente dal valore netto di inventario; d) il fatto che gli investitori siano informati con sufficiente trasparenza del valore delle azioni o quote mediante la pubblicazione periodica del valore netto di inventario. 3.   Per determinare se le azioni o quote di un organismo di investimento collettivo di tipo chiuso possano essere negoziate in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato prende in considerazione: a) la distribuzione di tali azioni o quote al pubblico; b) il fatto che gli investitori siano informati con sufficiente trasparenza del valore delle azioni o quote mediante la pubblicazione di informazioni sulla strategia di investimento del fondo o mediante la pubblicazione periodica del valore netto di inventario.
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