Art. 4
Azioni e quote di un organismo di investimento collettivo
In vigore dal 24 mag 2016
Azioni e quote di un organismo di investimento collettivo
1. Il mercato regolamentato che ammette alla negoziazione azioni o quote di un organismo di investimento collettivo si accerta che la loro commercializzazione sia permessa nel proprio Stato membro di appartenenza.
2. Per determinare se le azioni o quote di un organismo di investimento collettivo di tipo aperto possano essere negoziate in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato prende in considerazione:
a)
la distribuzione di tali azioni o quote al pubblico;
b)
l'eventuale esistenza di adeguati dispositivi di market-making o di adeguati dispositivi alternativi predisposti dalla società di gestione dell'organismo per consentire agli investitori di riscattare le azioni o quote;
c)
nel caso dei fondi indicizzati quotati (exchange traded funds — ETF), l'eventuale esistenza, oltre che di adeguati dispositivi di market-making, di adeguati dispositivi alternativi che consentono agli investitori di riscattare le azioni o quote, almeno nei casi in cui il valore delle azioni o quote varia sensibilmente dal valore netto di inventario;
d)
il fatto che gli investitori siano informati con sufficiente trasparenza del valore delle azioni o quote mediante la pubblicazione periodica del valore netto di inventario.
3. Per determinare se le azioni o quote di un organismo di investimento collettivo di tipo chiuso possano essere negoziate in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato prende in considerazione:
a)
la distribuzione di tali azioni o quote al pubblico;
b)
il fatto che gli investitori siano informati con sufficiente trasparenza del valore delle azioni o quote mediante la pubblicazione di informazioni sulla strategia di investimento del fondo o mediante la pubblicazione periodica del valore netto di inventario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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