Art. 8
Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione
In vigore dal 23 mag 2016
Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione
1. In deroga all', l'autorità di risoluzione può fissare un adeguato periodo transitorio per il raggiungimento del MREL definitivo o nei confronti di un ente o entità cui sono stati applicati strumenti di risoluzione.
2. Ai fini del paragrafo 1 l'autorità di risoluzione fissa un adeguato periodo transitorio che sia il più breve possibile. L'autorità di risoluzione comunica all'ente il MREL programmato per ciascun lasso di tempo di 12 mesi del periodo transitorio. Al termine del periodo transitorio il MREL definitivo è pari all'importo stabilito a norma dell'.
3. Nulla osta a che in un secondo tempo l'autorità di risoluzione riveda la durata del periodo transitorio o i MREL programmati.
Storico versioni
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