Art. 7 · Valutazione combinata del MREL

Art. 7

Valutazione combinata del MREL

In vigore dal 23 mag 2016
Valutazione combinata del MREL 1.   L'autorità di risoluzione provvede a che il MREL sia sufficiente a consentire la svalutazione o conversione di un importo di fondi propri e passività ammissibili pari almeno alla somma dell'importo per l'assorbimento delle perdite e dell'importo della ricapitalizzazione determinati dell'autorità di risoluzione a norma degli , fatti salvi gli articoli da 3 a 6. 2.   L'autorità di risoluzione esprime il MREL così calcolato in percentuale delle passività totali e dei fondi propri dell'ente, includendo nelle prime le passività risultanti da derivati purché siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte. 3.   L'autorità di risoluzione stabilisce un calendario o una procedura di aggiornamento del MREL prendendo in considerazione: a) la necessità di aggiornarlo in parallelo con la valutazione della possibilità di risoluzione; b) la probabilità che la volatilità delle passività totali e dei fondi propri dell'entità o del gruppo indotta dal modello di business possa renderlo inadeguato prima del tempo.
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