Art. 7
Valutazione combinata del MREL
In vigore dal 23 mag 2016
Valutazione combinata del MREL
1. L'autorità di risoluzione provvede a che il MREL sia sufficiente a consentire la svalutazione o conversione di un importo di fondi propri e passività ammissibili pari almeno alla somma dell'importo per l'assorbimento delle perdite e dell'importo della ricapitalizzazione determinati dell'autorità di risoluzione a norma degli , fatti salvi gli articoli da 3 a 6.
2. L'autorità di risoluzione esprime il MREL così calcolato in percentuale delle passività totali e dei fondi propri dell'ente, includendo nelle prime le passività risultanti da derivati purché siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.
3. L'autorità di risoluzione stabilisce un calendario o una procedura di aggiornamento del MREL prendendo in considerazione:
a)
la necessità di aggiornarlo in parallelo con la valutazione della possibilità di risoluzione;
b)
la probabilità che la volatilità delle passività totali e dei fondi propri dell'entità o del gruppo indotta dal modello di business possa renderlo inadeguato prima del tempo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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