Art. 4 · Modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio

Art. 4

Modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio

In vigore dal 23 mag 2016
Modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio 1.   Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 6, lettera d), della direttiva 2014/59/UE, nell'ambito della consultazione prevista all'articolo 45, paragrafo 6, della medesima direttiva, l'autorità di risoluzione prende in considerazione le informazioni ricevute dall'autorità competente, compreso l'esito, presentato in forma sintetica ed esplicativa, del processo di revisione e valutazione prudenziale condotto a norma dell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE, in particolare: a) una sintesi della valutazione di ciascun modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio complessivo dell'ente; b) una sintesi della valutazione che ha esaminato se il capitale e la liquidità detenuti dall'ente coprano adeguatamente i rischi posti dal modello di business, dal modello di finanziamento e dal profilo di rischio complessivo dell'ente; c) informazioni sul modo in cui i rischi e le vulnerabilità derivanti dal modello di business, dal modello di finanziamento e dal profilo di rischio complessivo dell'ente emersi dal processo di revisione e valutazione prudenziale trovano riscontro, diretto o indiretto, nei requisiti aggiuntivi di fondi propri imposti all'ente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE in base all'esito del processo di revisione e valutazione prudenziale; d) informazioni sugli altri requisiti prudenziali imposti all'ente a fronte dei rischi e delle vulnerabilità derivanti dal modello di business, dal modello di finanziamento e dal profilo di rischio complessivo dell'ente emersi dal processo di revisione e valutazione prudenziale. 2.   L'autorità di risoluzione tiene conto delle informazioni previste al paragrafo 1 quando rettifica il normale importo per l'assorbimento delle perdite e della ricapitalizzazione, di cui all', paragrafo 5, e all', paragrafo 9, in modo che il MREL rettificato rispecchi adeguatamente i rischi che pesano sulla possibilità di risoluzione a causa del modello di business, del modello di finanziamento e del profilo di rischio complessivo dell'ente. L'autorità di risoluzione trasmette all'autorità competente, in ossequio all'obbligo di consultarla impostole dall'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, una spiegazione circostanziata del modo in cui la rettifica ha tenuto conto di dette informazioni. 3.   Per l'entità o il gruppo tenuti a soddisfare requisiti patrimoniali e prudenziali a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), la valutazione dei normali requisiti di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione a norma degli tiene conto soltanto dei requisiti patrimoniali imposti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE. L'autorità di risoluzione può rettificare l'importo per l'assorbimento delle perdite in considerazione dei contributi fattibili e credibili all'assorbimento delle perdite o alla ricapitalizzazione provenienti da specifiche fonti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 o del regolamento (UE) n. 909/2014. 4.   Per le entità che sono filiazioni di un gruppo soggetto a un MREL su base consolidata, l'autorità di risoluzione può escludere dalla valutazione dell'importo per l'assorbimento delle perdite e dall'importo della ricapitalizzazione la riserva di capitale stabilita solo su base consolidata. 5.   Se la responsabilità della fissazione del coefficiente della riserva anticiclica è affidata a un'autorità diversa dall'autorità competente, l'autorità di risoluzione può chiedere ulteriori informazioni all'autorità nominata responsabile.
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