Art. 1 · Determinazione dell'importo necessario per assicurare l'assorbimento delle perdite

Art. 1

Determinazione dell'importo necessario per assicurare l'assorbimento delle perdite

In vigore dal 23 mag 2016
Determinazione dell'importo necessario per assicurare l'assorbimento delle perdite 1.   L'autorità di risoluzione determina l'importo delle perdite che l'ente o il gruppo dovrebbe essere in grado di assorbire. 2.   Per determinare l'importo per l'assorbimento delle perdite a norma del presente articolo e l'eventuale contributo del sistema di garanzia dei depositi ai costi della risoluzione a norma dell', l'autorità di risoluzione chiede all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, un riepilogo dei requisiti patrimoniali applicabili al momento all'ente o gruppo, in particolare: a) i requisiti di fondi propri ai sensi degli articoli 92 e 458 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che comprendono: i) un coefficiente di capitale primario di classe 1 pari al 4,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio; ii) un coefficiente di capitale di classe 1 pari al 6 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio; iii) un coefficiente di capitale totale pari all'8 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio; b) l'eventuale obbligo di detenere fondi propri aggiuntivi rispetto a detti requisiti, in particolare a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE; c) i requisiti combinati di riserva di capitale definiti all'articolo 128, primo comma, punto 6, della direttiva 2013/36/UE; d) il requisito minimo di Basilea I ai sensi dell'articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013; e) l'obbligo di coefficiente di leva finanziaria applicabile. 3.   Ai fini del presente regolamento, i requisiti patrimoniali sono interpretati alla luce dell'applicazione data dall'autorità competente alle disposizioni transitorie previste nella parte dieci, titolo I, capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e nelle disposizioni della normativa nazionale che danno applicazione alle facoltà che detto regolamento accorda all'autorità competente. 4.   L'importo per l'assorbimento delle perdite determinato dall'autorità di risoluzione è pari alla somma dei requisiti indicati al paragrafo 2, lettere a), b) e c), ovvero all'importo superiore necessario per soddisfare i requisiti indicati al paragrafo 2, lettera d) o e). 5.   Per stabilire l'importo per l'assorbimento delle perdite l'autorità di risoluzione può applicare l'uno o l'altro dei metodi seguenti: a) l'importo per l'assorbimento delle perdite è uguale al normale importo determinato conformemente al paragrafo 4; b) l'importo per l'assorbimento delle perdite può essere: i) superiore al normale importo per l'assorbimento delle perdite determinato conformemente al paragrafo 4 laddove: — alla luce delle informazioni ricevute dall'autorità competente circa il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'ente a norma dell', la necessità di assorbire le perdite in situazione di risoluzione non trovi pieno riscontro nel normale importo per l'assorbimento delle perdite; oppure — sia necessario ridurre o eliminare un impedimento alla possibilità di risoluzione oppure assorbire le perdite su strumenti detenuti rientranti nel MREL emessi da altre entità del gruppo; ii) inferiore all'importo del normale assorbimento delle perdite determinato conformemente al paragrafo 4 se, alla luce delle informazioni ricevute dall'autorità competente circa il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'ente a norma dell': — i requisiti aggiuntivi di fondi propri di cui al paragrafo 2, lettera b), determinati in esito a prove di stress o per la copertura di rischi macroprudenziali, non sono ritenuti pertinenti ai fini dell'esigenza di assicurare la capacità di assorbimento delle perdite in situazione di risoluzione; oppure — l'autorità di risoluzione valuta non pertinente, ai fini dell'esigenza di assicurare la capacità di assorbimento delle perdite in situazione di risoluzione, parte del requisito combinato di riserva di capitale di cui al paragrafo 2, lettera c). 6.   Quando è applicata l'opzione di cui al paragrafo 5, lettera b), l'autorità di risoluzione trasmette all'autorità competente, in ossequio all'obbligo di consultarla impostole dall'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, la motivazione circostanziata dell'importo per l'assorbimento delle perdite fissato.
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