Art. 8 · Momento della determinazione del valore delle passività derivate e determinazione anticipata

Art. 8

Momento della determinazione del valore delle passività derivate e determinazione anticipata

In vigore dal 23 mag 2016
Momento della determinazione del valore delle passività derivate e determinazione anticipata 1.   Il perito determina il valore delle passività derivate al momento indicato di seguito: a) qualora il perito determini l'importo per l'estinzione anticipata ai prezzi delle negoziazioni di sostituzione ai sensi dell', paragrafo 1, al giorno e all'ora di conclusione di dette negoziazioni; b) qualora il perito determini l'importo per l'estinzione anticipata in conformità delle procedure della controparte centrale in caso di inadempimento ai sensi dell', paragrafo 1, al giorno e all'ora in cui la controparte centrale ha determinato l'importo per l'estinzione anticipata; c) in tutti gli altri casi, alla data del close-out o, laddove ciò non fosse ragionevole dal punto di vista commerciale, al giorno e all'ora in cui per l'attività sottostante è disponibile un prezzo di mercato. 2.   Il perito può, nell'ambito di una valutazione provvisoria effettuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, determinare il valore delle passività risultanti da derivati in un momento precedente rispetto a quello stabilito a norma del paragrafo 1. Tale determinazione anticipata è effettuata sulla scorta di stime, basandosi sui principi di cui all' e all', paragrafi da 2 a 5, e sui dati disponibili al momento della determinazione. 3.   Qualora il perito effettui una determinazione anticipata ai sensi del paragrafo 2, l'autorità di risoluzione può, in qualsiasi momento, chiedere al perito di aggiornare detta valutazione provvisoria al fine di tenere conto dei pertinenti sviluppi di mercato osservabili o delle prove di negoziazioni di sostituzione avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale concluse al momento stabilito a norma del paragrafo 1. Detti sviluppi o prove, se disponibili entro la data e l'ora indicate a norma dell', paragrafo 2, sono presi in considerazione nella valutazione definitiva ex post effettuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE. 4.   Il perito, qualora effettui una determinazione anticipata ai sensi del paragrafo 2 in relazione ai contratti derivati stipulati tra un ente soggetto a risoluzione che agisce come partecipante diretto e una controparte centrale, tiene nella dovuta considerazione qualsiasi stima dei costi di close-out previsti fornita dalla controparte centrale. Laddove la controparte centrale fornisca una valutazione dell'importo per l'estinzione anticipata conformemente alle procedure della controparte centrale in caso di inadempimento entro il termine stabilito a norma dell', paragrafi 5 e 6, detta valutazione è presa in considerazione nella valutazione definitiva ex post effettuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE.
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