Art. 6 · Determinazione dell'importo del close-out

Art. 6

Determinazione dell'importo del close-out

In vigore dal 23 mag 2016
Determinazione dell'importo del close-out 1.   Laddove una controparte fornisca la prova del fatto che le negoziazioni di sostituzione sono avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale entro il termine di cui all', paragrafo 3, il perito stabilisce l'importo del close-out al prezzo di dette negoziazioni di sostituzione. 2.   Se una controparte non fornisce la prova di negoziazioni di sostituzione entro il termine di cui all', paragrafo 3, qualora il perito concluda che le negoziazioni di sostituzione che sono state comunicate non sono avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale, ovvero qualora si applichi l', paragrafo 7, o l', paragrafo 2, il perito stabilisce l'importo del close-out sulla base dei seguenti elementi: a) i prezzi mid-market di fine giornata, in linea con le procedure ordinarie all'interno dell'ente soggetto a risoluzione alla data stabilita ai sensi dell'; b) il differenziale mid-to-bid o quello mid-to-offer, a seconda della direzione della posizione di rischio dopo il netting; c) gli adattamenti dei prezzi e dei differenziali di cui alle lettere a) e b) ove necessario per tenere conto della liquidità del mercato degli strumenti o dei rischi sottostanti e delle dimensioni dell'esposizione in relazione allo spessore del mercato, nonché dei possibili rischi del modello. 3.   Per quanto riguarda le passività intragruppo, il perito può stabilire il valore ai prezzi mid-market di fine giornata, come previsto al paragrafo 2, lettera a), senza tenere conto del paragrafo 2, lettere b) e c), laddove la strategia di risoluzione implicherebbe una ricopertura delle operazioni estinte mediante un'altra operazione — o gruppo di operazioni — intragruppo su strumenti derivati. 4.   Per determinare il valore dell'importo del close-out ai sensi del paragrafo 2, il perito tiene conto di una gamma completa di fonti di dati disponibili e affidabili e può basarsi su dati di mercato osservabili o sui prezzi teorici generati da modelli di valutazione per la stima dei valori, comprese le seguenti fonti di dati: a) dati forniti da terzi, quali dati di mercato osservabili o dati sui parametri di valutazione e quotazioni dei market-maker o, in caso di contratti compensati a livello centrale, valori o stime ottenuti dalle controparti centrali; b) per i prodotti standardizzati, valutazioni generate dai sistemi del perito; c) dati disponibili internamente all'ente soggetto a risoluzione, quali modelli e valutazioni interni, comprese verifiche indipendenti dei prezzi eseguite a norma dell'articolo 105, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); d) dati forniti dalle controparti, ad eccezione della prova delle negoziazioni di sostituzione fornita a norma dell', paragrafo 3, compresi i dati su controversie presenti o passate in materia di valutazione riguardo a operazioni simili o correlate e alle quotazioni; e) ogni altro dato rilevante. 5.   Ai fini del paragrafo 2, lettera b), l'autorità di risoluzione può incaricare l'ente soggetto a risoluzione di procedere a una verifica indipendente dei prezzi aggiornata al momento di riferimento stabilito ai sensi dell', utilizzando le informazioni di fine giornata disponibili alla data del close-out. 6.   Il presente articolo non si applica alla determinazione dell'importo del close-out per i contratti derivati compensati stipulati tra un ente soggetto a risoluzione e una controparte centrale, fatte salve le circostanze eccezionali di cui all', paragrafo 7.
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