Art. 5 · Principio per la valutazione dell'importo per l'estinzione anticipata

Art. 5

Principio per la valutazione dell'importo per l'estinzione anticipata

In vigore dal 23 mag 2016
Principio per la valutazione dell'importo per l'estinzione anticipata 1.   Il perito stabilisce il valore delle passività risultanti da contratti derivati sotto forma di importo per l'estinzione anticipata calcolato sommando i seguenti importi: a) importi non pagati, garanzie reali o altri importi dovuti dall'ente soggetto a risoluzione alla controparte, meno importi non pagati, garanzie reali e altri importi dovuti dalla controparte all'ente soggetto a risoluzione alla data del close-out; b) un importo del close-out che copra l'ammontare delle perdite o dei costi sostenuti dalle controparti nelle operazioni in strumenti derivati, o gli utili da esse realizzati, sostituendo o ottenendo il corrispettivo economico delle condizioni essenziali dei contratti estinti e i diritti di opzione delle parti relativi a tali contratti. 2.   Ai fini del paragrafo 1, per importi non pagati si intende, per quanto concerne i contratti derivati soggetti a close-out, la somma dei seguenti elementi: a) importi maturati alla data del close-out o in precedenza e non pagati a tale data; b) un importo pari al valore equo di mercato dell'attività che doveva essere consegnata per ciascuna obbligazione risultante dai contratti derivati da regolare mediante consegna alla data del close-out o in precedenza e che non è stata regolata a tale data; c) importi relativi a interessi o compensazioni maturati durante il periodo a decorrere dalla data di maturazione delle pertinenti obbligazioni di pagamento o consegna fino alla data del close-out.
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