Art. 1
Definizioni
In vigore dal 23 mag 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «insieme di attività soggette a compensazione»: gruppo di contratti soggetti a un accordo di netting quale definito all', paragrafo 1, punto 98), della direttiva 2014/59/UE;
2) «perito»: l'esperto indipendente incaricato di effettuare la valutazione in conformità dei requisiti e dei criteri di cui alla parte IV del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (5) o l'autorità di risoluzione quando effettua la valutazione di cui all'articolo 36, paragrafi 2 e 9, della direttiva 2014/59/UE;
3) «controparte centrale»: controparte centrale quale definita all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, nella misura in cui essa è:
a)
stabilita nell'Unione e autorizzata conformemente alla procedura di cui agli articoli da 14 a 21 del regolamento (UE) n. 648/2012;
b)
stabilita in un paese terzo e riconosciuta conformemente alla procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012;
4) «partecipante diretto»: partecipante diretto ai sensi dell', punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012;
5) «data del close-out»: il giorno e l'ora della liquidazione per close-out indicati nella comunicazione della decisione di close-out da parte dell'autorità di risoluzione;
6) «negoziazione di sostituzione»: operazione conclusa alla data del close-out di un contratto derivato o successivamente ad essa per ristabilire, sulla base dell'esposizione netta al rischio, qualunque copertura o posizione di negoziazione connessa estinta alle medesime condizioni economiche dell'operazione oggetto del close-out;
7) «negoziazione di sostituzione a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale»: negoziazione di sostituzione conclusa sulla base dell'esposizione al rischio dopo il netting, a condizioni in linea con la comune prassi di mercato e compiendo sforzi ragionevoli per ottenere il maggiore vantaggio economico possibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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