Art. 9 · Coordinamento prima della decisione di uno Stato membro

Art. 9

Coordinamento prima della decisione di uno Stato membro

In vigore dal 18 mag 2016
Coordinamento prima della decisione di uno Stato membro 1.   Lo Stato membro che avvia una procedura redige, sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni eventualmente ottenute in conformità agli , a seconda del caso, un progetto di decisione intesa a stabilire se il prodotto debba essere considerato in possesso di un aroma caratterizzante vietato in forza dell', paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE. Il progetto di decisione è motivato e tiene in debito conto il parere del gruppo, ove applicabile, e le altre informazioni disponibili, a seconda del caso. Lo Stato membro che avvia la procedura presenta tale progetto di decisione alla Commissione e agli altri Stati membri; presenta inoltre il parere del gruppo, se questo è stato consultato, e fornisce dettagli, nella misura del possibile, degli eventuali altri Stati membri nei quali lo stesso prodotto è stato immesso sul mercato. La decisione finale può essere adottata solo dopo che sia trascorso un periodo di quattro settimane dalla presentazione del progetto di decisione. Tale periodo può essere esteso di comune accordo tra lo Stato membro che avvia la procedura e la Commissione. 2.   La Commissione e gli altri Stati membri possono presentare commenti sul progetto di decisione entro un periodo di tre settimane dalla sua presentazione. Le eventuali obiezioni alla conclusione contenuta nel progetto di decisione sono debitamente motivate. 3.   Lo Stato membro che avvia la procedura esamina i commenti ricevuti. In caso di divergenza sul possesso, da parte di un prodotto, di un aroma caratterizzante, lo Stato membro che avvia la procedura, gli altri Stati membri e la Commissione, a seconda del caso, si adoperano per raggiungere un consenso. In assenza di un consenso, qualora sia considerato necessario assicurare l'applicazione uniforme dell', paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, la Commissione avvia la procedura in conformità all', paragrafo 1. L'avvio della procedura da parte della Commissione in conformità al primo comma non pregiudica il diritto dello Stato membro che avvia la procedura di provvedere all'adozione di una decisione che vieta il prodotto sulla base dell', paragrafo 1. In tal caso lo Stato membro che avvia la procedura notifica la decisione al fabbricante o all'importatore. Esso presenta inoltre agli altri Stati membri e alla Commissione, a seconda del caso, una copia della decisione nella quale sono evidenziati, nella misura del possibile, gli Stati membri in cui lo stesso prodotto è immesso sul mercato. Dopo che la Commissione ha adottato la decisione, lo Stato membro prende immediatamente tutte le misure necessarie per assicurare che il diritto nazionale si conformi a tale decisione. 4.   Nel caso in cui gli Stati membri e la Commissione non abbiano presentato obiezioni al progetto di decisione dello Stato membro che avvia la procedura, quest'ultimo adotta la decisione e la notifica al fabbricante o all'importatore. Una copia è messa a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione, a seconda del caso, e in essa sono evidenziati, nella misura del possibile, gli Stati membri in cui lo stesso prodotto è immesso sul mercato.
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