Art. 6 · Valutazione del fabbricante o dell'importatore

Art. 6

Valutazione del fabbricante o dell'importatore

In vigore dal 18 mag 2016
Valutazione del fabbricante o dell'importatore 1.   Qualora non contesti che un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante, un fabbricante o un importatore ne informa lo Stato membro che avvia la procedura o la Commissione nella risposta presentata a norma dell', paragrafo 2. Qualora nella risposta il fabbricante o l'importatore non abbia contestato che un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante, o qualora non abbia provveduto a fornire una risposta in conformità all', paragrafo 2, lo Stato membro che avvia la procedura o la Commissione, a seconda del caso, può provvedere a deliberare, in conformità rispettivamente all' o all', qualora ritenga che le informazioni a sua disposizione siano sufficienti per farlo. Nella misura in cui reputi necessario ottenere ulteriori informazioni per poter stabilire in via definitiva se un prodotto ha un aroma caratterizzante, lo Stato membro o la Commissione può raccogliere ulteriori informazioni in conformità all' prima di deliberare in conformità all' o all'. 2.   Qualora il fabbricante o l'importatore contesti che il prodotto abbia un aroma caratterizzante, lo Stato membro che avvia la procedura o la Commissione continua la procedura in conformità agli .
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