Art. 5
Coordinamento iniziale
In vigore dal 18 mag 2016
Coordinamento iniziale
1. Qualora la procedura sia stata avviata da uno Stato membro, questo notifica alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri l'avvio della procedura senza indugio.
Qualora la Commissione abbia avviato la procedura, essa ne informa tutti gli Stati membri senza indugio.
Lo Stato membro che avvia la procedura o la Commissione comunica le informazioni ricevute dal fabbricante o dall'importatore in conformità all', paragrafo 2, agli altri Stati membri e, ove applicabile, alla Commissione.
2. Qualora uno Stato membro abbia avviato una procedura, tutti gli altri Stati membri si astengono dall'avviare una procedura parallela relativa allo stesso prodotto. Qualora siano già state avviate procedure relative allo stesso prodotto in due o più Stati membri, solo lo Stato membro in cui la procedura è stata avviata per prima continua la procedura. A titolo di deroga gli Stati membri in questione possono concordare che un altro Stato membro agisca in qualità di Stato membro che avvia la procedura. Tutte le procedure avviate in Stati membri diversi dallo Stato membro che avvia la procedura sono sospese in attesa dell'adozione della decisione dello Stato membro che avvia la procedura.
3. Qualora la Commissione abbia avviato una procedura, tutti gli Stati membri si astengono dall'avviare procedure e, salvo il disposto dell', paragrafo 3, secondo comma, tutte le procedure nazionali in corso cessano.
4. Le informazioni già raccolte sono scambiate tra gli Stati membri e con la Commissione, su richiesta.
Storico versioni
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