Art. 4 · Richiesta iniziale al fabbricante o all'importatore

Art. 4

Richiesta iniziale al fabbricante o all'importatore

In vigore dal 18 mag 2016
Richiesta iniziale al fabbricante o all'importatore 1.   Lo Stato membro che avvia la procedura o la Commissione informa il fabbricante e l'importatore del prodotto del fatto che ritiene che un prodotto del tabacco potrebbe avere un aroma caratterizzante e chiede al fabbricante o all'importatore di trasmettere la sua valutazione. 2.   Il fabbricante o l'importatore risponde alla richiesta e presenta le sue osservazioni scritte entro un periodo di quattro settimane dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, o entro un'altra data concordata con lo Stato membro che avvia la procedura o con la Commissione, a seconda del caso. Nella risposta il fabbricante o l'importatore identifica, nella misura del possibile, gli eventuali altri Stati membri nei quali lo stesso prodotto è stato immesso sul mercato. Il fabbricante espone inoltre le opinioni della società madre, ove applicabile. L'importatore espone inoltre le opinioni del fabbricante. 3.   Il fabbricante o l'importatore, nella risposta di cui al paragrafo 2, indica se ritiene che gli stessi prodotti immessi sul mercato in altri Stati membri abbiano aromi diversi in uno o più degli Stati membri in questione. In caso affermativo il fabbricante o l'importatore espone i motivi su cui è basata tale affermazione.
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