Art. 3 · Avvio da parte di uno Stato membro o della Commissione

Art. 3

Avvio da parte di uno Stato membro o della Commissione

In vigore dal 18 mag 2016
Avvio da parte di uno Stato membro o della Commissione 1.   Qualora ritenga che un prodotto del tabacco potrebbe avere un aroma caratterizzante, uno Stato membro («lo Stato membro che avvia la procedura») o la Commissione può avviare la procedura intesa a stabilire se un prodotto del tabacco ha un aroma caratterizzante. Uno Stato membro può anche chiedere che sia la Commissione ad avviare una procedura. 2.   La Commissione può avviare la procedura di cui al paragrafo 1 anche qualora una o più procedure siano state avviate o concluse da uno o più Stati membri, in particolare quando sia necessario assicurare l'applicazione uniforme dell' della direttiva 2014/40/UE.
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