Art. 35 · Pagamenti

Art. 35

Pagamenti

In vigore dal 18 mag 2016
Pagamenti Prima di ritirare il prodotto, ed entro il termine specificato all', paragrafo 2, l'operatore paga all'organismo pagatore l'importo corrispondente alla propria offerta per ciascun quantitativo prelevato dal luogo di ammasso, secondo quanto comunicato dall'organismo pagatore a norma dell', paragrafo 3.
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