Art. 6 · Requisiti in materia di conservazione delle registrazioni

Art. 6

Requisiti in materia di conservazione delle registrazioni

In vigore dal 17 mag 2016
Requisiti in materia di conservazione delle registrazioni 1.   I partecipanti al mercato assicurano che le registrazioni degli elementi seguenti siano conservate su un supporto durevole che ne garantisca l'accessibilità e la leggibilità nel periodo di conservazione di cui all'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 596/2014: (a) le procedure di cui agli ; (b) l'insieme standard di informazioni stabilito per ogni sondaggio di mercato ai sensi dell'; (c) i dati relativi alle persone che ricevono il sondaggio di mercato di cui all'; (d) tutte le comunicazioni di informazioni ai fini del sondaggio di mercato che hanno avuto luogo tra il partecipante al mercato che comunica le informazioni e tutte le persone che hanno ricevuto il sondaggio di mercato, compresa l'eventuale documentazione fornita dal partecipante al mercato che comunica le informazioni alle persone che ricevono il sondaggio di mercato; (e) le informazioni che hanno consentito di giungere alla conclusione che le informazioni comunicate nel quadro del sondaggio di mercato hanno cessato di essere informazioni privilegiate e la relativa notifica ai sensi dell'. 2.   Ai fini dell', paragrafo 1, lettera d), il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva: (a) quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo su linee telefoniche registrate, le registrazioni delle conversazioni telefoniche, a condizione che le persone alle quali sono comunicate le informazioni abbiano espresso il consenso alla registrazione; (b) quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo per iscritto, una copia della corrispondenza; (c) quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo nel corso di riunioni oggetto di registrazione video o audio, le registrazioni delle riunioni, a condizione che le persone alle quali le informazioni sono state comunicate abbiano espresso il consenso alla registrazione; (d) quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo durante riunioni o conversazioni telefoniche non registrate, il verbale o il resoconto scritto delle riunioni o delle conversazioni telefoniche. 3.   Il verbale o il resoconto scritto di cui al paragrafo 2, lettera d), sono redatti dal partecipante al mercato che comunica le informazioni e debitamente firmati sia dal partecipante al mercato che comunica le informazioni che dalla persona che riceve il sondaggio di mercato e contengono: (a) la data e l'ora della riunione o delle conversazioni telefoniche e l'identità dei partecipanti; (b) le informazioni dettagliate relative al sondaggio di mercato scambiate tra il partecipante al mercato che comunica le informazioni e la persona che riceve il sondaggio di mercato nel quadro del sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite e chieste alla persona che riceve il sondaggio di mercato sulla base dell'insieme standard di informazioni di cui all'; (c) tutta la documentazione e il materiale forniti dal partecipante al mercato che comunica le informazioni alla persona che riceve il sondaggio di mercato nel quadro del sondaggio di mercato. Se entro cinque giorni lavorativi dopo il sondaggio di mercato il partecipante al mercato che comunica le informazioni e la persona che riceve il sondaggio di mercato non raggiungono un accordo sul contenuto del verbale o del resoconto scritto, il partecipante al mercato registra sia la versione del verbale o del resoconto scritto da esso firmata che la versione firmata dalla persona che ha ricevuto il sondaggio di mercato. Se entro cinque giorni lavorativi dopo il sondaggio di mercato la persona che riceve il sondaggio di mercato non ha trasmesso al partecipante al mercato che comunica le informazioni la sua versione firmata del verbale o del resoconto scritto, il partecipante al mercato conserva la versione da esso firmata del verbale o del resoconto scritto. 4.   Le registrazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono messe a disposizione dell'autorità competente su richiesta.
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