Art. 3 · Insieme standard di informazioni da comunicare alle persone che ricevono il sondaggio di mercato

Art. 3

Insieme standard di informazioni da comunicare alle persone che ricevono il sondaggio di mercato

In vigore dal 17 mag 2016
Insieme standard di informazioni da comunicare alle persone che ricevono il sondaggio di mercato 1.   I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni mettono in atto procedure per lo scambio nel quadro dei sondaggi di mercato di un insieme standard di informazioni con le persone che ricevono i sondaggi di mercato, secondo un ordine prestabilito. 2.   Il partecipante al mercato che comunica le informazioni stabilisce l'insieme standard di informazioni di cui al paragrafo 1 per ogni sondaggio di mercato prima di effettuare il sondaggio. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni utilizza detto insieme standard di informazioni con tutte le persone che ricevono il sondaggio. 3.   Se il partecipante al mercato che comunica le informazioni ritiene che il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate, l'insieme standard di informazioni di cui al paragrafo 1 include unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato: (a) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato; (b) quando il sondaggio di mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il sondaggio di mercato; (c) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che il partecipante al mercato che comunica le informazioni sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma; (d) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere del partecipante al mercato che comunica le informazioni, costituiscono informazioni privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014; (e) se possibile, una stima del momento in cui le informazioni cesseranno di essere informazioni privilegiate, i fattori che possono modificare tale stima e, in ogni caso, le informazioni sul modo in cui la persona che riceve il sondaggio di mercato sarà informata di qualsiasi modifica della stima; (f) una dichiarazione che informa la persona che riceve il sondaggio di mercato degli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 596/2014; (g) la richiesta rivolta alla persona che riceve il sondaggio di mercato di esprimere il consenso a ricevere informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, e la risposta alla richiesta; (h) se è stato espresso il consenso chiesto ai sensi della lettera g), le informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato, con l'indicazione delle informazioni che il partecipante al mercato che comunica le informazioni considera informazioni privilegiate. 4.   Se il partecipante al mercato che comunica le informazioni ritiene che il sondaggio di mercato non comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate, l'insieme standard di informazioni di cui al paragrafo 1 include unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato: (a) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato; (b) quando il sondaggio di mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il sondaggio di mercato; (c) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che il partecipante al mercato che comunica le informazioni sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma; (d) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere del partecipante al mercato che comunica le informazioni, non costituiscono informazioni privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014; (e) la richiesta rivolta alla persona che riceve il sondaggio di mercato di esprimere il consenso a procedere al sondaggio di mercato e la risposta alla richiesta; (f) se è stato espresso il consenso di cui alla lettera e), le informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato. 5.   Il partecipante al mercato che comunica le informazioni assicura che ad ogni persona che riceve il sondaggio di mercato sia comunicato lo stesso livello di informazioni in relazione allo stesso sondaggio di mercato.
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