Art. 2
Procedure per lo svolgimento dei sondaggi di mercato
In vigore dal 17 mag 2016
Procedure per lo svolgimento dei sondaggi di mercato
1. I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni stabiliscono procedure che descrivono il modo in cui sono svolti i sondaggi di mercato.
I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni possono comunicare le informazioni ai fini del sondaggio di mercato alle persone che ricevono il sondaggio di mercato oralmente, in riunioni di persona, mediante comunicazioni telefoniche audio o video, per iscritto, per posta, per fax o mediante comunicazioni elettroniche.
2. I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni stabiliscono le procedure per lo svolgimento dei sondaggi di mercato per telefono assicurando che siano utilizzate linee telefoniche registrate, quando il partecipante al mercato che comunica le informazioni ha accesso a tali linee e la persona che riceve il sondaggio di mercato ha espresso il consenso alla registrazione della conversazione.
3. Le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 assicurano che le persone che lavorano per il partecipante al mercato che comunica le informazioni nel quadro di un contratto di lavoro o ad altro titolo utilizzino per l'invio e il ricevimento di comunicazioni telefoniche ed elettroniche ai fini del sondaggio di mercato solo apparecchiature fornite dal partecipante al mercato che comunica le informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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