Art. 1
Disposizioni generali
In vigore dal 17 mag 2016
Disposizioni generali
I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni assicurano che le modalità e le procedure da essi stabilite ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 4, 5, 6 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014 siano regolarmente riesaminate e, se necessario, aggiornate.
Storico versioni
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