Art. 2
In vigore dal 17 mag 2016
Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
Fatti salvi il terzo e il quarto comma, esso si applica a decorrere dalla stessa data.
L', punto 6, si applica al calcolo degli interessi di mora relativi alle risorse proprie in scadenza dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, la limitazione della maggiorazione totale del tasso d'interesse a 16 punti percentuali nonché la limitazione del pagamento degli interessi per le risorse proprie basate sull'IVA solo in relazione ai ritardi nell'iscrizione degli importi risultanti dalle rettifiche particolari degli stessi, alla data specificata ai sensi delle misure adottate dalla Commissione, si applica altresì al calcolo degli interessi di mora relativi alle risorse proprie in scadenza prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora la Commissione o lo Stato membro interessato abbiano avuto conoscenza di tali risorse proprie solo dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
L', punto 10, si applica dal 1o gennaio 2014.
Storico versioni
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