Art. 1 · Messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali

Art. 1

Messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali

In vigore dal 17 mag 2016
Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 è così modificato: 1) all'articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 sono conservati dagli Stati membri fino al 30 novembre del quarto anno successivo all'esercizio in questione. I documenti giustificativi relativi alla risorsa propria basata sull'IVA sono conservati per lo stesso periodo.»; 2) l'articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Presso il Tesoro di ogni Stato membro o altro ente pubblico che svolge funzioni analoghe («Tesoro») o presso la banca centrale nazionale di ogni Stato membro viene tenuta una contabilità delle risorse proprie. Tale contabilità è ripartita secondo la natura delle risorse.»; b) al paragrafo 3, il terzo comma è così modificato: i) al primo trattino, il rinvio all'«articolo 10, paragrafo 3,» è sostituito dal rinvio all'«articolo 10 bis, paragrafo 1,»; ii) il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— annualmente per quanto riguarda il risultato del calcolo di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 5, primo comma, a eccezione delle rettifiche particolari previste dall'articolo 10 ter, paragrafo 2, lettera b), le quali sono iscritte nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione.»; 3) l'articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «1.   Secondo le modalità definite dagli articoli 10, 10 bis e 10 ter, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o la banca centrale nazionale. Fatta salva l'applicazione degli interessi negativi di cui al terzo comma, possono essere operati addebiti su tale conto soltanto dietro istruzione della Commissione. Tale conto è espresso nella moneta nazionale ed è esente da spese e interessi.»; ii) è aggiunto il comma seguente: «Qualora a detto conto si applichino interessi negativi, lo Stato membro interessato accredita sul conto un importo corrispondente all'importo di tali interessi negativi applicati al più tardi il primo giorno feriale del secondo mese successivo all'applicazione di tali interessi negativi.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri o le rispettive banche centrali nazionali trasmettono alla Commissione, per via elettronica: a) il giorno feriale in cui le risorse proprie vengono accreditate sul conto della Commissione, un estratto conto o un avviso di accredito che indichi l'iscrizione delle risorse proprie; b) fatta salva la lettera a), al più tardi il secondo giorno feriale successivo all'accredito, un estratto conto che indichi l'iscrizione delle risorse proprie.»; 4) l'articolo 10 è sostituito dai seguenti: «Articolo 10 Messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali 1.   Dopo la deduzione delle spese di riscossione in applicazione degli , paragrafo 3, e 10, paragrafo 3, della decisione 2014/335/UE, Euratom, l'iscrizione delle risorse proprie tradizionali di cui all', paragrafo 1, lettera a), della summenzionata decisione ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato accertato a norma dell' del presente regolamento. Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, l'iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti. 2.   Se necessario, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di un mese l'iscrizione delle risorse diverse dalla risorsa propria basata sull'IVA e dalla risorsa propria basata sull'RNL sulla scorta delle informazioni di cui dispongono al 15 dello stesso mese. La regolarizzazione di ciascuna iscrizione anticipata viene effettuata il mese successivo in occasione dell'iscrizione menzionata nel paragrafo 1. Essa consiste nell'iscrizione negativa di un importo pari a quello che ha formato oggetto dell'iscrizione anticipata. Articolo 10 bis Messa a disposizione delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL 1.   L'iscrizione della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che hanno su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quali pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. 2.   Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del FEAGA nell'ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e in funzione della tesoreria dell'Unione, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare al massimo di due mesi, nel primo trimestre dell'esercizio finanziario, l'iscrizione di un dodicesimo, o sua frazione, degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che hanno su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia. Fatto salvo il terzo comma, per le esigenze specifiche del pagamento delle spese dei fondi strutturali e di investimento europei nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e in funzione della tesoreria dell'Unione, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare, nel primo semestre dell'esercizio finanziario, l'iscrizione fino a una metà supplementare di un dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che hanno su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia. L'importo totale che gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare lo stesso mese a norma del primo e secondo comma non può in alcun caso superare un importo corrispondente a due dodicesimi supplementari. Trascorso il primo semestre, l'iscrizione mensile richiesta non può superare un dodicesimo delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo. La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri al più tardi due settimane prima dell'iscrizione richiesta a norma del primo e del secondo comma. La Commissione comunica agli Stati membri con largo anticipo e al più tardi sei settimane prima dell'iscrizione richiesta a norma del primo e del secondo comma, che ha l'intenzione di richiedere tale iscrizione. Alle iscrizioni anticipate si applicano le disposizioni relative all'iscrizione del mese di gennaio di ogni anno, di cui al paragrafo 4, e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell'inizio dell'esercizio, di cui al paragrafo 5. 3.   Ogni modifica del tasso uniforme della risorsa propria basata sull'IVA, del tasso della risorsa propria basata sull'RNL, della correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e del suo finanziamento di cui agli articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom, nonché del finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, deve essere motivata dall'adozione definitiva di un bilancio rettificativo e dà luogo a ritocchi dei dodicesimi iscritti dopo l'inizio dell'esercizio. Questi ritocchi sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i ritocchi vengono effettuati in occasione della seconda iscrizione successiva all'adozione definitiva di cui sopra. In deroga all'articolo 11 del regolamento finanziario, questi ritocchi sono contabilizzati a titolo dell'esercizio del bilancio rettificativo in questione. 4.   I dodicesimi relativi all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base alle somme previste dal progetto di bilancio di cui all'articolo 314, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario; la rettifica viene effettuata in occasione dell'iscrizione relativa al mese successivo. 5.   Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente entro le due settimane precedenti l'iscrizione relativa al mese di gennaio dell'esercizio successivo, il primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che hanno su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, iscritte nell'ultimo bilancio definitivamente adottato; la rettifica viene effettuata al momento della prima scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio se questa è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, essa viene effettuata alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio. 6.   Non è prevista alcuna revisione successiva del finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia in caso di modifiche dei dati relativi all'RNL a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003. Articolo 10 ter Rettifiche delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL degli esercizi precedenti 1.   Sulla base dell'estratto annuo della base della risorsa propria basata sull'IVA di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, a ciascuno Stato membro è addebitato, nell'anno successivo a quello in cui l'estratto è stato trasmesso, l'importo risultante dall'applicazione ai dati che figurano in tale estratto del tasso uniforme adottato per l'esercizio cui si riferisce l'estratto e sono accreditati i dodici pagamenti effettuati per detto esercizio. Tuttavia, la base della risorsa propria basata sull'IVA di uno Stato membro alla quale è applicato il suddetto tasso non può superare la percentuale determinata all', paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom del suo RNL di cui al paragrafo 7, primo comma, del suddetto articolo. 2.   Le eventuali rettifiche della base della risorsa propria basata sull'IVA di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato la cui base non superi le percentuali fissate all', paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 2, della decisione 2014/335/UE, Euratom, tenuto conto di queste rettifiche, a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, alle seguenti condizioni: a) le rettifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 effettuate entro il 31 luglio danno luogo a una rettifica globale l'anno successivo; b) una rettifica particolare può essere iscritta in qualsiasi momento, a condizione che lo Stato membro e la Commissione siano d'accordo, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89; c) quando le misure adottae dalla Commissione per la rettifica della base, quali sono previste dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, portano a una rettifica particolare delle iscrizioni al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, tale rettifica viene effettuata alla scadenza fissata dalla Commissione nel quadro dell'applicazione di dette misure. Le modifiche dell'RNL di cui al paragrafo 4 del presente articolo danno parimenti luogo a una rettifica del saldo di ogni Stato membro la cui base della risorsa propria basata sull'IVA, tenuto conto delle rettifiche di cui al primo comma del presente paragrafo, si riduca alle percentuali fissate all', paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 2, della decisione 2014/335/UE, Euratom. 3.   Sulla base dei dati per l'aggregato RNL ai prezzi di mercato e per i suoi componenti per l'esercizio precedente forniti dagli Stati membri in applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, a ciascuno Stato membro è addebitato, nell'esercizio successivo a quello in cui i dati sono stati trasmessi, l'importo risultante dall'applicazione al proprio RNL del tasso utilizzato per l'esercizio precedente quello di trasmissione dei dati e sono accreditati i pagamenti effettuati nel corso di questo esercizio. 4.   Le eventuali modifiche apportate all'RNL degli esercizi precedenti in applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, fatto salvo l'articolo 5 dello stesso regolamento, danno luogo per ogni Stato membro interessato a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo. Dopo il 30 novembre del quarto anno successivo a un esercizio determinato, le eventuali modifiche dell'RNL non sono più prese in considerazione, tranne che per i punti notificati prima di tale scadenza dalla Commissione o dallo Stato membro. 5.   Per ciascuno Stato membro, la Commissione procede al calcolo della differenza tra gli importi risultanti dalle rettifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4, tranne le rettifiche particolari a norma del paragrafo 2, lettere b) e c), e il prodotto della moltiplicazione degli importi totali delle rettifiche per la percentuale che rappresenta l'RNL dello Stato membro in questione rispetto all'RNL dell'insieme degli Stati membri, applicabile il 15 gennaio al bilancio in vigore per l'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati ai fini delle rettifiche («importo netto»). Ai fini del calcolo, la conversione tra valuta nazionale ed euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede quello di contabilizzazione, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti da detto calcolo anteriormente al 1o febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati ai fini delle rettifiche. Ciascuno Stato membro iscrive l'importo netto al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di giugno dello stesso anno. 6.   Le operazioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo costituiscono operazioni di entrata dell'esercizio nel corso del quale devono essere iscritte al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1.; (*1)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608)." (*2)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).»;" 5) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La Commissione procede al calcolo della rettifica nel corso dell'anno che segue l'esercizio considerato. Il calcolo è effettuato sulla base dei seguenti dati relativi al pertinente esercizio: a) dell'aggregato RNL ai prezzi di mercato e dei suoi componenti, forniti dagli Stati membri conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003; b) dell'esecuzione di bilancio delle spese operative corrispondenti all'azione o alla politica in questione. Per il calcolo della rettifica, l'importo totale delle spese in questione, a eccezione delle spese finanziate da paesi terzi partecipanti, è moltiplicato per la percentuale che rappresenta l'RNL dello Stato membro che ha diritto alla rettifica rispetto all'RNL dell'insieme degli Stati membri. La rettifica è finanziata dagli Stati membri partecipanti. Per determinare la parte di finanziamento di ogni Stato membro, il suo RNL è diviso per l'RNL dell'insieme degli Stati membri partecipanti. Ai fini del calcolo della rettifica, la conversione tra valuta nazionale ed euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede l'esercizio finanziario considerato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. La rettifica relativa a ciascun esercizio pertinente ha carattere unico e definitivo, indipendentemente da una modifica successiva dell'RNL preso in considerazione.»; 6) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente 1.   Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di interessi di mora. 2.   Per le risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, gli interessi sono dovuti solo in relazione ai ritardi nell'iscrizione degli importi: a) di cui all'articolo 10 bis; b) risultanti dal calcolo di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 5, primo comma, al momento specificato nel terzo comma di suddetto paragrafo; c) risultanti dalle rettifiche particolari della risorsa propria basata sull'IVA ai sensi dell'articolo 10 ter, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento alla data stabilita dalla Commissione in virtù delle misure da essa adottate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89; d) risultanti dall'omessa comunicazione da parte di uno Stato membro delle rettifiche dei dati relativi all'RNL necessarie per prendere in considerazione i punti notificati dalla Commissione o da uno Stato membro, di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 4, entro il termine esplicito stabilito dalla Commissione. Gli interessi sulle rettifiche derivanti da tali correzioni sono calcolati a partire dal primo giorno feriale del mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui scadeva il termine esplicito stabilito dalla Commissione. 3.   Si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 500 EUR. 4.   Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti percentuali per ogni mese di ritardo. La maggiorazione totale a norma del primo e secondo comma non supera 16 punti percentuali. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. 5.   Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese in questione applicato dalle banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso d'interesse è pari al tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti percentuali per ogni mese di ritardo. La maggiorazione totale a norma del primo e secondo comma non supera 16 punti percentuali. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. 6.   Per il pagamento degli interessi di mora di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applica, mutatis mutandis, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3.»; 7) l'articolo 13 è così modificato: a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati a norma dell', qualora tali diritti risultino irrecuperabili a causa della differita contabilizzazione o differita notifica dell'obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali riguardanti gli interessi finanziari dell'Unione.»; b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   Nei tre mesi che seguono la decisione amministrativa di cui al paragrafo 2 o secondo la scadenza di cui allo stesso paragrafo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una comunicazione contenente gli elementi d'informazione che riguardano i casi d'applicazione del paragrafo 2, sempre che l'importo dei diritti accertati in causa superi 100 000 EUR.»; 8) all'articolo 14, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Soltanto in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto o garantito in applicazione dei regolamenti e delle decisioni adottati dal Consiglio, ovvero dal Parlamento europeo e dal Consiglio, in circostanze in cui la Commissione non possa porre in atto altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili a siffatti prestiti in tempo utile per garantire l'adempimento degli obblighi legali dell'Unione nei confronti dei mutuanti, le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 possono essere temporaneamente applicate senza tener conto delle condizioni di cui al paragrafo 2, per provvedere al servizio dei debiti dell'Unione. 4.   Fatto salvo il secondo comma, la differenza tra gli averi globali e i bisogni di tesoreria è ripartita tra gli Stati membri, per quanto possibile proporzionalmente alla previsione delle entrate del bilancio provenienti da ciascuno Stato membro. La Commissione, nel coprire i bisogni di tesoreria, mira a ridurre l'incidenza dell'obbligo per gli Stati membri di accreditare gli importi degli interessi negativi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, disponendo in via prioritaria delle somme accreditate sui conti in questione.»; 9) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Esecuzione degli ordini di pagamento 1.   Gli Stati membri o le rispettive banche centrali nazionali eseguono gli ordini di pagamento della Commissione conformemente alle sue istruzioni e non oltre il terzo giorno feriale successivo alla ricezione degli ordini. Per le operazioni relative a movimenti di tesoreria, gli Stati membri o le rispettive banche centrali nazionali eseguono gli ordini entro i termini chiesti dalla Commissione la quale, salvo in casi eccezionali, ne dà loro notifica almeno un giorno prima della data in cui l'ordine deve essere eseguito. 2.   Gli Stati membri o le rispettive banche centrali nazionali trasmettono alla Commissione, per via elettronica e al più tardi il secondo giorno feriale dalla realizzazione di ciascuna operazione, un estratto conto in cui figurano i movimenti connessi.»; 10) l'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Abrogazione 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014. 2.   L'articolo 10, paragrafo 7 bis, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato II.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:804:oj#art-1