Art. 1
Indicatori
In vigore dal 17 mag 2016
Il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 è così modificato:
1)
all'articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere utilizzati dati accessori, che non sono indicatori della probabilità che il soggetto interessato fallisca. Le decisioni comprendono informazioni quantitative e qualitative ben documentate e verificabili.»;
2)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Indicatori
1. La categoria che misura le dimensioni del gruppo comprende un unico indicatore, ossia l'esposizione complessiva del gruppo.
2. La categoria che misura l'interconnessione del gruppo con il sistema finanziario comprende tutti gli indicatori seguenti:
a)
attività verso altri enti finanziari;
b)
passività verso altri enti finanziari;
c)
titoli in circolazione.
3. La categoria che misura la sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti dal gruppo comprende tutti gli indicatori seguenti:
a)
attività in custodia;
b)
attività di pagamento;
c)
operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari.
4. La categoria che misura la complessità del gruppo comprende tutti gli indicatori seguenti:
a)
importo nozionale dei derivati OTC;
b)
attività incluse nel livello 3 del valore equo, misurate conformemente al regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione (*1);
c)
titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita.
5. La categoria che misura l'attività transfrontaliera del gruppo comprende gli indicatori seguenti:
a)
attività transgiurisdizionali;
b)
passività transgiurisdizionali.
6. Per i dati segnalati in valute diverse dall'euro, l'autorità incaricata utilizza un tasso di cambio appropriato che tiene conto del tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea applicabile al 31 dicembre e delle norme internazionali. Per l'indicatore delle attività di pagamento di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità incaricata utilizza i tassi di cambio medi per l'anno in questione.
(*1) Regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione, dell'11 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Accounting Standard 12, gli International Financial Reporting Standard 1 e 13 e l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee n. 20 (GU L 360 del 29.12.2012, pag. 78)»."
3)
all'articolo 7, l'ultima frase è soppressa;
4)
l'allegato è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:1608:oj#art-1