Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 mag 2016
Nel punto XI, allegato X, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è aggiunto il seguente punto 5: «5. L'impresa produttrice di zucchero e i venditori di barbabietole interessati possono convenire clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato dello zucchero o di altri mercati di materie prime.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:1166:oj#art-1