Art. 4

Art. 4

In vigore dal 13 mag 2016
Prima di procedere al pagamento, l'Italia effettua controlli amministrativi e materiali completi per accertare la conformità al presente regolamento. In particolare, le autorità italiane verificano: a) l'ammissibilità del beneficiario che presenta domanda di sostegno; b) per ciascun operatore ammissibile: l'ammissibilità, la quantità e l'effettiva perdita di produzione di uova da cova di tacchine da riproduzione; c) per ciascun operatore ammissibile: l'ammissibilità, la quantità e l'effettiva perdita di produzione di carni di pollo e di tacchino a causa dei ritardi nell'immissione di capponi, polli golden, polli standard e tacchini da ingrasso nelle aziende situate nelle zone di protezione e sorveglianza durante l'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria; d) per ciascun operatore ammissibile: l'ammissibilità, la quantità e l'effettiva perdita di valore tra carne di pollo fresca e carne di pollo trattata termicamente a partire da polli standard immediatamente macellati nella zona di protezione durante l'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria; e) per ciascun operatore ammissibile: l'ammissibilità, la quantità e l'effettiva perdita di valore tra carne di pollo fresca e carne di pollo congelata a partire da polli standard immediatamente macellati nella zona di protezione durante l'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria; f) che gli operatori ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'.
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