Art. 82
Valutazione e riesame
In vigore dal 11 mag 2016
Valutazione e riesame
1. Entro il 16 giugno 2020 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro, tenendo conto di tutto il relativo lavoro della Corte dei conti, nonché delle opinioni e raccomandazioni delle parti interessate, tra cui le autorità nazionali preposte alla sicurezza, i rappresentanti del settore ferroviario, delle parti sociali e delle associazioni di consumatori. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.
2. Entro il 16 giugno 2023 la Commissione, allo scopo di stabilire se siano necessari miglioramenti, valuta il funzionamento del duplice sistema di autorizzazione dei veicoli e di certificazione di sicurezza, il relativo sportello unico e l'attuazione armonizzata dell'ERTMS nell'Unione.
3. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni riguardo a tale relazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio direttivo. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
4. Ogni due valutazioni, viene stilato anche un bilancio dei risultati ottenuti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti.
Storico versioni
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