Art. 80 · Atti di esecuzione in relazione ai diritti e ai corrispettivi

Art. 80

Atti di esecuzione in relazione ai diritti e ai corrispettivi

In vigore dal 11 mag 2016
Atti di esecuzione in relazione ai diritti e ai corrispettivi 1.   La Commissione adotta, sulla base dei principi di cui ai paragrafi 2 e 3, atti di esecuzione che precisano: a) i diritti e i corrispettivi spettanti all'Agenzia, particolarmente in applicazione degli ; e b) le condizioni di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3. 2.   Sono riscossi diritti e corrispettivi per: a) il rilascio e il rinnovo di autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli e tipi di veicoli; b) il rilascio e il rinnovo di certificati di sicurezza unici; c) la fornitura di servizi; i diritti e i corrispettivi dovuti a tale titolo rispecchiano i costi effettivi di ciascuna prestazione; d) le decisioni di approvazione conformemente all' della direttiva (UE) 2016/797. Possono essere riscossi diritti e oneri per il trattamento dei ricorsi. I diritti e i corrispettivi sono espressi e riscossi in euro. I diritti e i corrispettivi sono fissati in modo trasparente, equo ed uniforme, tenendo conto della competitività del settore ferroviario europeo. Essi non comportano l'imposizione di oneri finanziari inutili per i richiedenti. Se del caso, si tiene conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese, fra cui la possibilità di dilazionare i pagamenti in più rate e in più periodi. Il diritto dovuto a fronte della decisione di approvazione è fissato in modo proporzionato tenendo conto delle varie fasi del processo di autorizzazione per i progetti ERTMS a terra e del carico di lavoro necessario per ciascuna di esse. La ripartizione dei diritti è chiaramente riportata nella contabilità. I termini per il pagamento di diritti e corrispettivi sono fissati in modo congruo, tenendo debitamente conto dei termini previsti per le procedure di cui agli della direttiva (UE) 2016/797 e all' della direttiva(UE) 2016/798. 3.   L'importo dei diritti e dei corrispettivi è determinato ad un livello che assicuri entrate sufficienti a coprire l'intero costo dei servizi forniti, compresi i pertinenti costi derivanti dai compiti assegnati alle autorità nazionali preposte alla sicurezza ai sensi dell', paragrafi 2 e 3. Tutte le spese dell'Agenzia attribuite a personale impegnato in attività di cui al paragrafo 2, compresi i contributi pensionistici del datore di lavoro, concorrono in modo specifico alla formazione di tale costo. Se si dovesse registrare regolarmente uno squilibrio significativo risultante dalla fornitura dei servizi coperti dai diritti e dai corrispettivi, il livello di tali diritti e corrispettivi sarà riesaminato. Tali diritti e corrispettivi sono entrate attribuite all'Agenzia. Nella fissazione dei livelli di diritti e corrispettivi, la Commissione tiene conto: a) dell'area di attività dei certificati b) dell'area di utilizzo delle autorizzazioni; e c) del tipo e della portata dell'attività ferroviaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:796:oj#art-80