Art. 79 · Lotta antifrode

Art. 79

Lotta antifrode

In vigore dal 11 mag 2016
Lotta antifrode 1.   Per favorire la lotta alla frode, alla corruzione e ad altre attività illegali a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999, entro il 16 dicembre 2016 l'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'OLAF e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Agenzia utilizzando il modello contenuto nell'allegato di tale accordo. 2.   La Corte dei conti ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione dall'Agenzia. 3.   L'OLAF può effettuare controlli e verifiche sul posto conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (29) per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati dall'Agenzia. 4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organismi internazionali, i contratti e le convenzioni e decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali controlli e verifiche secondo le rispettive competenze.
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