Art. 73
Cooperazione con le autorità giudiziarie nazionali
In vigore dal 11 mag 2016
Cooperazione con le autorità giudiziarie nazionali
Nel caso di procedimenti giudiziari nazionali che coinvolgono l'Agenzia in quanto quest'ultima ha esercitato i suoi compiti ai sensi dell' e dell', paragrafo 6, della (UE) 2016/797 e all', paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798, l'Agenzia e il suo personale cooperano senza indebiti ritardi con le autorità giudiziarie nazionali competenti. Il consiglio direttivo stabilisce le opportune procedure da applicare in tali situazioni ai sensi dell', paragrafo 1, lettera v).
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