Art. 7
Consultazione dei clienti del trasporto ferroviario di merci e dei passeggeri
In vigore dal 11 mag 2016
Consultazione dei clienti del trasporto ferroviario di merci e dei passeggeri
Quando i compiti di cui agli hanno un impatto diretto sui clienti del trasporto ferroviario di merci e sui passeggeri, l'Agenzia consulta i loro organismi rappresentativi, ivi compresi i rappresentanti dei passeggeri con disabilità e dei passeggeri a mobilità ridotta. In tal caso, detti organismi possono fornire una risposta a tali consultazioni, a condizione che ciò avvenga entro tre mesi.
L'elenco degli organismi da consultare è stilato dalla Commissione con l'assistenza del comitato.
Tali consultazioni avvengono prima che l'Agenzia invii le proprie raccomandazioni alla Commissione. L'Agenzia tiene debitamente conto di tali consultazioni ed è sempre disponibile a fornire spiegazioni in merito alle sue raccomandazioni. I pareri formulati dagli organismi interessati sono trasmessi dall'Agenzia, insieme alla raccomandazione dell'Agenzia stessa, alla Commissione e dalla Commissione al comitato.
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