Art. 68 · Direttore esecutivo

Art. 68

Direttore esecutivo

In vigore dal 11 mag 2016
Direttore esecutivo 1.   Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell', lettera a), del regime applicabile agli altri agenti. 2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio direttivo in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e manageriale nonché alle pertinenti conoscenze ed esperienze nel settore dei trasporti, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, se del caso, in altre pubblicazioni di un avviso di vacanza. Anteriormente all'adozione della decisione del consiglio direttivo, l'osservatore di cui all', paragrafo 1, lettera x), riferisce in merito alla procedura. Per la conclusione del contratto di impiego del direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio direttivo. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio direttivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione. 3.   Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia. 4.   Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio direttivo può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni. 5.   Il consiglio direttivo informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione. 6.   Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto a seguito di tale proroga del mandato. 7.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio direttivo presa su richiesta della Commissione o di un terzo dei suoi membri.
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