Art. 64 · Bilancio

Art. 64

Bilancio

In vigore dal 11 mag 2016
Bilancio 1.   Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia formano oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia. 2.   Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Agenzia comprendono: a) un contributo dell'Unione e sovvenzioni degli organismi dell'Unione; b) un eventuale contributo dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell'Agenzia a norma dell'; c) i diritti corrisposti dai richiedenti e detentori di certificati e autorizzazioni rilasciati dall'Agenzia a norma degli ; d) i corrispettivi per pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dall'Agenzia; e) eventuali contributi finanziari volontari di Stati membri, paesi terzi o altri enti, a condizione che detti contributi siano trasparenti, chiaramente identificati nel bilancio e non compromettano l'indipendenza e l'imparzialità dell'Agenzia. 3.   Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio. 4.   Le entrate e le spese devono risultare in pareggio. 5.   Ogni anno il consiglio direttivo, sulla base di un progetto elaborato dal direttore esecutivo conformemente al principio della formazione del bilancio per attività, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Tale stato di previsione, corredato di un progetto di tabella dell'organico, viene trasmesso dal consiglio direttivo alla Commissione entro il 31 gennaio. 6.   Lo stato di previsione viene trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio congiuntamente al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea. 7.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni che ritiene necessarie per quanto riguarda la tabella dell'organico e l'importo del contributo a carico del bilancio generale, che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 314 TFUE, unitamente a una descrizione e motivazione delle eventuali differenze tra lo stato di previsione dell'Agenzia e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale. 8.   Il parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all'Agenzia. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell'organico dell'Agenzia. 9.   Il bilancio è approvato dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto. Il bilancio dell'Agenzia diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se necessario, esso è adeguato di conseguenza. 10.   Per qualsiasi progetto relativo alla proprietà che può comportare conseguenze significative per il bilancio dell'Agenzia, si applica l'articolo 203 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).
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