Art. 6
Consultazione delle parti sociali
In vigore dal 11 mag 2016
Consultazione delle parti sociali
Quando i compiti di cui agli hanno un impatto diretto sul contesto sociale o sulle condizioni di lavoro dei lavoratori nel settore, l'Agenzia consulta le parti sociali nell'ambito del comitato di dialogo settoriale istituito ai sensi della decisione 98/500/CE della Commissione (15). In tal caso, le parti sociali possono fornire una risposta a tali consultazioni, a condizione che ciò avvenga entro tre mesi.
Tali consultazioni avvengono prima che l'Agenzia invii le proprie raccomandazioni alla Commissione. L'Agenzia tiene debitamente conto di tali consultazioni ed è sempre disponibile a fornire spiegazioni in merito alle sue raccomandazioni. I pareri formulati dal comitato di dialogo settoriale sono trasmessi dall'Agenzia, insieme alla raccomandazione dell'Agenzia stessa, alla Commissione e dalla Commissione al comitato.
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