Art. 58
Ricorsi contro le decisioni e ricorsi in carenza
In vigore dal 11 mag 2016
Ricorsi contro le decisioni e ricorsi in carenza
1. Si può presentare ricorso presso la commissione di ricorso avverso una decisione presa dall'Agenzia ai sensi degli ovvero se l'Agenzia omette di agire entro i termini applicabili e dopo il completamento della revisione precontenziosa di cui all'.
2. Il ricorso proposto conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. Tuttavia, su richiesta delle parti coinvolte, la commissione di ricorso può decidere che il ricorso in questione abbia effetto sospensivo, se ritiene che le circostanze, quali l'impatto sulla sicurezza, lo consentano. In tal caso, la commissione di ricorso motiva la sua decisione.
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